COMUNE DI MACERATA REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE Approvato con deliberazione consiliare N. 49 del 29 e 30 maggio 1995 Esaminato senza rilievi dal Coreco nella seduta del 23 giugno 1995 N. 2948/2 Modificato con deliberazione consiliare N. 111 del 6 dicembre 2004 Esecutivo il 20 dicembre 2004 PREMESSA Il T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 all'art. 17 prevede che i Comuni con una popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire Circoscrizioni di decentramento. Lo Statuto, modificato con deliberazione n. 85 del 14, 15, 17 Ottobre, 18, 19 Novembre e 9 Dicembre 2002, prevede agli articoli 23, 24 e 25 la istituzione delle Circoscrizioni di decentramento. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dagli articoli 23, 24 e 25 dello Statuto, definisce gli ambiti territoriali, gli organi e il funzionamento delle Circoscrizioni. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FUNZIONI 1. Le Circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio di funzioni delegate dall'Amministrazione comunale. ART. 2 AMBITI TERRITORIALI 1. Gli ambiti territoriali delle Circoscrizioni di decentramento i cui confini sono riportati nella pianta topografica allegata sub a), sono sei e precisamente: CIRCOSCRIZIONE N° 1 Comprendente i rioni della Pace, di Borgo S. Giuliano, di Corso Cairoli, di S. Lucia, rione Marche, Viale Don Bosco e le contrade delle Vergini, di Madonna del Monte e di S. Stefano. 2 CIRCOSCRIZIONE N° 2 Comprendente il Centro Storico, il rione delimitato da Via Mameli, la Zona di Fontescodella, il rione circostante Piazza Pizzarello, il rione di Corso Cavour, e quello delle Vie dei Velini, Due Fonti e Valenti. CIRCOSCRIZIONE N° 3 Comprendente i rioni di S. Croce, Montalbano, tutta la zona di Via Spalato e Via Roma, il rione S. Francesco e il quartiere di Collevario. CIRCOSCRIZIONE N° 4 - VILLA POTENZA Comprendente la frazione di Villa Potenza e la Contrada Montanello. CIRCOSCRIZIONE N° 5 - SFORZACOSTA Comprendente la frazione di Sforzacosta. CIRCOSCRIZIONE N° 6 - PIEDIRIPA Comprendente la frazione di Piediripa. ART. 3 ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. Gli organi della Circoscrizione di decentramento sono: - il Consiglio circoscrizionale - il Presidente del Consiglio circoscrizionale ART. 4 CENTRO CIVICO DI CIRCOSCRIZIONE 1. La sede del Consiglio circoscrizionale, dei suoi uffici e degli uffici comunali decentrati è il centro civico di ogni Circoscrizione. 3 2. Il centro civico così come altri eventuali locali a disposizione delle Circoscrizioni possono essere altresì sede di organismi decentrati di partecipazione democratica e di libere forme associative. TITOLO II IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE CAPO I RUOLO - COMPOSIZIONE - DURATA ART. 5 RUOLO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune, organizza la partecipazione democratica dei cittadini, esercita le funzioni delegate dall'Amministrazione comunale. 2. Il Consiglio circoscrizionale è costituito mediante elezione a suffragio universale diretto con il sistema proporzionale con le modalità previste dai successivi articoli. ART. 6 COMPOSIZIONE 1. Il Consiglio circoscrizionale è composto da: - N. 5 consiglieri nelle Circoscrizioni aventi fino a 5.000 abitanti - N. 10 consiglieri nelle Circoscrizioni aventi da 5.001 a 10.000 abitanti - N. 15 consiglieri nelle Circoscrizioni aventi oltre 10.001 abitanti. 4 ART. 7 DURATA IN CARICA 1. Il Consiglio circoscrizionale dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale; in caso di scioglimento del Consiglio comunale, anche il Consiglio circoscrizionale sarà rinnovato insieme allo stesso. 2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla entrata in carica dei nuovi consiglieri, i Consigli circoscrizionali restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione. 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, e in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; per la supplenza si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 45, comma 2 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. CAPO II ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ART. 8 ELEZIONI 1. La elezione dei Consigli circoscrizionali avviene in unico turno contemporaneamente al I° turno per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel suo territorio. 3. Per la indizione delle elezioni si applica quanto disposto dalla legislazione vigente per l'elezione del Consiglio comunale. ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1. Le liste per la elezione del Consiglio circoscrizionale debbono essere presentate al Segretario comunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione con le modalità previste per l'elezione del Consiglio comunale. 5 2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. 3. La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta: a) da non meno di 30 elettori della Circoscrizione e da non più di 60 nelle Circoscrizioni aventi fino a 5.000 abitanti; b) da non meno di 60 elettori della Circoscrizione e da non più di 120 elettori nelle Circoscrizioni aventi da 5.001 a 10.000 abitanti; c) da non meno di 100 elettori della Circoscrizione e non più di 200 elettori nelle Circoscrizioni aventi oltre 10.000 abitanti. 4. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori quando la lista viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. 5. Un elettore non può sottoscrivere più di una lista per il Consiglio circoscrizionale, mentre può sottoscrivere anche una lista per il Consiglio comunale, anche con contrassegno diverso. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme stabilite per la elezione del Consiglio comunale. ART. 10 ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 1. A consigliere circoscrizionale sono eleggibili tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Macerata in possesso dei requisiti di eleggibilità per il Consiglio comunale. 2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di Sindaco, assessore e consigliere comunale di Macerata, nonchè con la carica di consigliere di altra Circoscrizione. ART. 11 MODALITÀ DI ELEZIONE 1. Le schede per la votazione debbono avere le caratteristiche essenziali del modello allegato sub b) al presente regolamento. 6 2. Ciascun elettore ha diritto di votare per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno o nel riquadro che lo contiene e può esprimere inoltre una preferenza per un candidato della lista da lui votata scrivendone il cognome sulla apposita riga posta a fianco del contrassegno. ART. 12 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 1. I seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, 5 ..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. 2. Compiute le operazioni di cui al comma 1 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. CAPO III FUNZIONAMENTO E POTERI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ART. 13 INSEDIAMENTO 1. La prima seduta dei Consigli circoscrizionali è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 45 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 15 giorni dalla convocazione. 2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano per la convalida degli eletti e la elezione del Presidente. Il Presidente entra immediatamente in carica. 3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale e, a parità di cifra, il più anziano di età. 7 ART. 14 SESSIONI E SEDUTE 1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, entro il mese di aprile e entro il mese di ottobre, per l'approvazione della relazione sullo stato della Circoscrizione. 2. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in sedute straordinarie: a) per determinazione del Presidente; b) quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei consiglieri assegnati e comunque non meno di due; c) quando ne faccia richiesta scritta il cinque per cento degli elettori della Circoscrizione; d) quando ne faccia richiesta il Sindaco; e) quando ne faccia richiesta una commissione consiliare comunale permanente. ART. 15 CONVOCAZIONI 1. Il Consiglio circoscrizionale è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine massimo di 20 giorni quando ne abbiano fatto richiesta i soggetti di cui al precedente art. 14, comma 2, lettere b), c), d), e). Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini stabiliti, può provvedere d'ufficio il Sindaco o suo delegato. 2. La convocazione viene effettuata per iscritto o in via informatica almeno 48 ore prima della data e dell'ora fissata, e deve contenere l'indicazione del luogo dove si terrà la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seconda convocazione. I Consigli di circoscrizione possono stabilire all'unanimità modalità di convocazione diverse da quelle sopra indicate. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata entro le ventiquattro ore precedenti il giorno previsto per la riunione. In tal caso qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda la deliberazione può essere differita al giorno seguente. 3. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Sindaco e ai consiglieri comunali residenti nella Circoscrizione; essa va inoltre affissa all'albo della Circoscrizione ed esposta nelle bacheche. 8 ART. 16 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 1. Le sedute del Consiglio circoscrizionale, di norma, si tengono nel centro civico e sono pubbliche. 2. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ad esclusione dei casi previsti dall'art. 17, comma 1 lettere a), b), c), d) e all'art. 20. In seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno ½ ora dopo la prima, la seduta è valida purché intervengano 1/3 dei consiglieri assegnati, compreso il Presidente, con arrotondamento alla cifra superiore. 3. Le deliberazioni vengono assunte con votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo quelle per le quali è richiesta la maggioranza qualificata. Per le deliberazioni concernenti persone la votazione è segreta. 4. Di ogni seduta del Consiglio circoscrizionale è redatto verbale a cura del segretario. 5. Il Consiglio può avvalersi, per l'approfondimento e lo studio e per la predisposizione di proposte, di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La costituzione delle commissioni viene deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Sempre a maggioranza assoluta il Consiglio può deliberare l'integrazione delle commissioni fino a 2/3 dei componenti con cittadini non consiglieri. Le commissioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio circoscrizionale. 6. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze. La giustificazione avviene mediante comunicazione, con ogni possibile modalità, al Presidente di Circoscrizione, il quale ne dà comunicazione al Consiglio appena ultimato l'appello. Nel caso di assenza a tre sedute consecutive e non giustificate il Presidente del Consiglio di circoscrizione, entro e non oltre i 20 giorni, notifica all'interessato la proposta di decadenza e, trascorsi 10 giorni dalla notifica, iscrive le proposte all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, il quale, udita la proposta di decadenza e le eventuali controdeduzioni dell'interessato, decide a maggioranza assoluta dei presenti. 7. Le dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale sono presentate al Presidente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e producono effetti una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni. 9 8. Il consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista; qualora non vi siano candidati non eletti della stessa lista si applica quanto previsto al precedente art. 12, comma 1. 9. Tutte le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale debbono essere inviate al Servizio Decentramento entro 10 giorni dalla adozione e diventano esecutive quando abbiano l'approvazione della Giunta. L'approvazione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate. Le delibere che contengano violazioni del presente regolamento, dello Statuto, delle leggi vigenti e siano in contrasto con deliberazioni esecutive della Giunta e del Consiglio comunale sono dichiarate nulle. 10. Tutte le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale sono affisse all'albo della circoscrizione ed esposte nelle apposite bacheche per almeno 30 giorni. 11. Per quanto non contemplato nel presente articolo si applicano le norme del regolamento del Consiglio comunale laddove applicabili. 12. Alle sedute del Consiglio circoscrizionale possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali. ART. 17 COMPITI E POTERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI 1. Il Consiglio circoscrizionale delibera: a) la relazione semestrale sullo stato della Circoscrizione. In tale relazione dovranno essere indicate le priorità d'intervento dell'Amministrazione comunale nella Circoscrizione o che interessano la Circoscrizione. La relazione viene inviata alla Giunta comunale che ne relazionerà al Consiglio comunale. Qualora la relazione non ottenga la maggioranza assoluta insieme alla stessa dovranno essere inviate una o più relazioni di minoranza. b) il bilancio preventivo sulla base dei fondi assegnati in rapporto al numero di abitanti, ai servizi ed alle attività sociali, culturali e sportive della Circoscrizione. Il Consiglio circoscrizionale approva altresì il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo del Comune, mentre il bilancio consuntivo deve essere approvato nei termini stabiliti ogni anno dalla Giunta. 10 c) i regolamenti per la gestione delle strutture assistenziali, culturali, ricreative, sportive e associative assegnate alla Circoscrizione. d) regolamentazione della concessione dei locali assegnati alla Circoscrizione. 2. Il Consiglio circoscrizionale promuove gestisce e coordina centri e attività sociali, culturali, sportive e ricreative. 3. Il Consiglio circoscrizionale esprime parere obbligatorio nel termine di 20 giorni, ridotto a 10 giorni per l'argomento di cui al successivo punto a) limitatamente alle questioni di interesse della Circoscrizione: a) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta comunale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 3 anni; b) sulle proposte di piano regolatore generale, di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, di varianti relative a detti piani, sui loro progetti, di localizzazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico, a verde attrezzato, alla sosta di autoveicoli, sulle convenzioni urbanistiche in particolare sulle opere di urbanizzazione, di localizzazione di edifici destinati a servizi sociali di interesse pubblico e collettivo, riguardanti la Circoscrizione e in genere su tutti gli atti di pianificazione e programmazione comunale che riguardino la Circoscrizione; c) sui criteri per l'assegnazione di fondi a sostegno delle associazioni e sugli interventi di formazione del nuovo associazionismo; d) sulle modifiche allo Statuto e sui regolamenti comunali e relative modifiche. 4. I termini di cui al precedente 3 comma possono essere dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, abbreviati, per motivi d'urgenza o estesi, per consentire un più approfondito esame. 5. Il Consiglio comunale e la Giunta prescindono dal parere, dandone atto in deliberazione, ove il Consiglio circoscrizionale non si esprima nei termini fissati ai precedenti commi 3 e 4. 6. Il Consiglio circoscrizionale può esprimere pareri e proposte, di propria iniziativa o a richiesta dell'Amministrazione comunale, in ordine alla gestione di strutture assistenziali, culturali, ricreative e sportive operanti nel territorio della Circoscrizione e sulle materie di competenza del Consiglio comunale. 7. I Consigli circoscrizionali, al fine di rendere effettivo il loro intervento, dovranno essere informati dell'inizio del procedimento relativo alle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio comunale che riguardano il loro territorio. Ciascun consigliere circoscrizionale può accedere alle informazioni riguardanti lo stato dei suddetti atti. 11 ART. 18 PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI 1. Il Consiglio circoscrizionale può avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio comunale. Tali proposte debbono essere votate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Le proposte debbono essere presentate in conformità all'art. 32, commi 2 e 3 dello Statuto e seguono per l'esame l'iter previsto dall'art. 34 dello stesso. ART. 19 ASSEMBLEE PUBBLICHE 1. Il Consiglio circoscrizionale convoca assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la Circoscrizione, può altresì organizzare consultazioni informali e sondaggi. 2. Le assemblee debbono essere convocate almeno due volte l'anno prima della approvazione della relazione sullo stato della Circoscrizione. 3. La convocazione delle assemblee deve avvenire con affissione nelle bacheche della Circoscrizione, indicando l'ora, la data, la sede e l'ordine del giorno. Nei giorni precedenti l'Assemblea debbono essere fatti comunicati stampa, affissi manifesti o effettuata distribuzione di avvisi di convocazione nelle abitazioni. 4. Il Sindaco o 1/5 dei componenti il Consiglio comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente deve provvedere entro 10 giorni con le modalità indicate al precedente comma. Qualora non provveda nei termini suddetti e con le modalità sopra indicate, può provvedere d'ufficio la Giunta comunale. 12 TITOLO III IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE ART. 20 ELEZIONE 1. Il Consiglio circoscrizionale in seduta di prima convocazione, ovvero con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, elegge tra i suoi membri il Presidente. 2. Il Presidente viene eletto con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora dopo la terza votazione nessun consigliere risulti eletto, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nell'ultima votazione il maggior numero di voti ed è eletto presidente colui che ottiene il maggior numero di voti, e in caso di parità è eletto il più anziano di età. 3. Il Presidente può essere revocato. La mozione che propone la revoca deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e deve essere posta a votazione del Consiglio non prima di 10 e non dopo 20 giorni la data di presentazione. Il Presidente è revocato se la mozione viene votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano. In caso di dimissioni, revoca, impedimento permanente o decesso del Presidente si procederà alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste ai precedenti commi 1 e 2. ART. 21 POTERI ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale: a) rappresenta il Consiglio e ne firma gli atti; b) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale, assicurando il corretto svolgimento delle sedute; c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio circoscrizionale, nonchè l'osservanza delle delibere del Consiglio comunale e della Giunta, dei regolamenti e dello Statuto del Comune; 13 d) cura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, i rapporti con l'Amministrazione comunale, sovrintende e coordina le funzioni attribuite alla Circoscrizione; e) cura l'attività del centro civico e delle eventuali altre sedi secondo le decisioni assunte al riguardo dal Consiglio; f) riferisce a nome del Consiglio circoscrizionale al Sindaco, agli assessori e alle commissioni consiliari comunali, sui problemi della Circoscrizione e le istanze del Consiglio; g) presiede le commissioni del Consiglio circoscrizionale, convoca e presiede le assemblee per la pubblica discussione; h) svolge le funzioni di ufficiale di Governo, che il Sindaco in tale qualità, gli abbia delegato. ART. 22 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI 1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco almeno una volta l'anno, prima della approvazione del bilancio preventivo. 2. La Conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali può essere convocata e presieduta dagli assessori e dai Presidenti delle commissioni consiliari comunali permanenti per illustrare proposte attinenti al bilancio, ai regolamenti e agli atti di pianificazione e per definire le modalità di consultazione. TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE ART. 23 SEGRETARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. La Circoscrizione è dotata di un segretario che assiste il Presidente e il Consiglio, provvede all'esecuzione degli atti e gestisce le funzioni di competenza. 14 2. La funzione di segretario è svolta da personale comunale con qualifica non inferiore alla VI°. Lo stesso segretario può essere assegnato a più Circoscrizioni. In caso di assenza le funzioni di segretario sono svolte da un componente del Consiglio di circoscrizione. 3. E' prevista presso la segreteria di ciascun Consiglio circoscrizionale un servizio d'informazioni idoneo a orientare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione comunale. ART. 24 DELEGHE 1. La Giunta e il Consiglio comunale sentiti i Presidenti dei Consigli circoscrizionali possono delegare funzioni di loro competenza. Ai Consigli circoscrizionali, nel rispetto delle norme di legge vigenti, possono essere delegate funzioni e compiti. 2. Le delibere di delega debbono indicare i fondi e gli strumenti tecnici per l'esercizio delle funzioni delegate. 3. Per la gestione dei compiti d'istituto e di quelli loro delegati, le Circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale definito con i criteri di cui al precedente art. 17, comma 1, lettera b, indicato nel bilancio comunale. ART. 25 COMMISSIONE D'INDAGINE 1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali di indagine sulla attività degli organi di una o più Circoscrizioni. Le commissioni debbono rispecchiare la composizione del Consiglio comunale proporzionalmente alla consistenza dei gruppi consiliari. La deliberazione che istituisce la commissione speciale deve indicare l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. 2. La Giunta può sospendere in via cautelativa la erogazione dei fondi e l'esercizio delle deleghe alle Circoscrizioni nei confronti delle quali sia stata costituita una commissione d'indagine. Lo stesso provvedimento può essere assunto nei confronti delle Circoscrizioni i cui Consigli non abbiano provveduto agli adempimenti, nei termini previsti, di cui ai precedenti articoli 17, comma 1, lettere a) e b) e 20. Il provvedimento suddetto durerà fin quanto i Consigli di Circoscrizione non rientreranno nella norma. 15 ART. 26 ALBO DI CIRCOSCRIZIONE 1. Nel centro civico di Circoscrizione, in luogo accessibile al pubblico e privo di barriere architettoniche, è individuato un apposito spazio da destinare ad albo della Circoscrizione per la pubblicazione degli atti previsti dal presente regolamento, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla legge. 2. Nell'albo vengono altresì pubblicate le comunicazioni ai cittadini. 3. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale e il segretario sono responsabili dell'albo. ART. 27 NORME DI RINVIO 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti comunali, nonchè alle norme di legge vigenti. ART. 28 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia diventata esecutiva la relativa deliberazione con l'esclusione dell'art. 9 che entrerà in vigore con l'avvio delle procedure per la elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali allo scadere dell'attuale mandato. 16 SOMMARIO PREMESSA ........................................................................................................................ 2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................... 2 ART. 1 - FUNZIONI................................................................................................................2 ART. 2 - AMBITI TERRITORIALI ............................................................................................ 2 ART. 3 -ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE............................................................................3 ART. 4 - CENTRO CIVICO DI CIRCOSCRIZIONE ..................................................................... 3 TITOLO II - IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ..................................................... 4 CAPO I - RUOLO - COMPOSIZIONE - DURATA ....................................................................... 4 ART. 5 - RUOLO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE..........................................................4 ART. 6 -COMPOSIZIONE ........................................................................................................ 4 ART. 7 - DURATA IN CARICA................................................................................................5 CAPO II - ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI........................................................5 ART. 8 - ELEZIONI ................................................................................................................ 5 ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE................................................................................5 ART. 10 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....................................................................6 ART. 11 - MODALITÀ DI ELEZIONE ...................................................................................... 6 ART. 12 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI .................................................................................... 7 CAPO III - FUNZIONAMENTO E POTERI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE.......................7 ART. 13 - INSEDIAMENTO.....................................................................................................7 ART. 14 - SESSIONI E SEDUTE...............................................................................................8 ART. 15 - CONVOCAZIONI .................................................................................................... 8 ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ....................................... 9 ART. 17 - COMPITI E POTERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ......................................... 10 ART. 18 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI ........................................................................... 12 ART. 19 - ASSEMBLEE PUBBLICHE ..................................................................................... 12 TITOLO III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE ..................................... 13 ART. 20 - ELEZIONE ........................................................................................................... 13 ART. 21 - POTERI ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 13 17 ART. 22 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI......................14 TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE ............................................................................. 14 ART. 23 - SEGRETARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE ............................................................... 14 ART. 24 - DELEGHE............................................................................................................15 ART. 25 - COMMISSIONE D'INDAGINE ................................................................................ 15 ART. 26 - ALBO DI CIRCOSCRIZIONE .................................................................................. 16 ART. 27 - NORME DI RINVIO..............................................................................................16 ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE..........................................................................................16 s:\segrcons\anno2004\regolamenti\regolamento circoscrizioni.rtf 18