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Contributi canone di locazione
Modalità e condizioni per l'accesso al Fondo nazionale per l'erogazione di contributi, ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso, rispetto alla capacità economica familiare.
ANNO 2011
REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:
a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P;
b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
d) possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e del certificato storico di residenza attestante, da almeno cinque anni continuativi, la residenza nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;
e) residenza anagrafica nel Comune di Macerata e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
g) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:
• FASCIA A
Valore ISEE non superiore ad € 5.424,90 (equivalente all’importo annuo dell’assegno sociale INPS per l’anno 2011) - Incidenza del canone non inferiore al 30%;
• FASCIA B
Valore ISEE non superiore ad € 10.849,80 (equivalente all’importo annuo di due assegni sociali INPS per l’anno 2011) - Incidenza del canone non inferiore al 40%. Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona. I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell’ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell’anno 2010.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo è redatta utilizzando gli appositi modelli, in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Viale Trieste, 24 tel. 0733 256425 - 256345, dal 3 ottobre al 5 novembre 2011. La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell’appartamento ha presentato richiesta di contributo. Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:
· codice fiscale del richiedente;
· per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
· dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l’anno 2011, relativa all’anno 2010, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
· contratto di locazione regolarmente registrato e relative bollette di affitto pagate nell’anno 2011 (le restanti ricevute dovranno essere prodotte e consegnate entro il mese di gennaio 2012). Il contributo è comunque erogato sui mesi effettivamente pagati e documentati;
· per chi dichiara l’esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle Competenti autorità;
· eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
· eventuale copia della sentenza di separazione legale;
· eventuale copia dei documenti attestanti i requisiti per l’accesso al Fondo anticrisi (iscrizione al centro per l’impiego, lettera di licenziamento, scheda professionale lavorativa ecc.);
· carta d’identità (nell’ipotesi di invio per posta).
DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:
• per le domande di Fascia A, il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;
• per le domande di Fascia B, il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE.
Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:
· con persone ultrasessantacinquenni;
· con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
· nuclei familiari composti da più di 5 persone;
· genitore solo con uno o più figli minori a carico;
· in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.
Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall’art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999. Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche. Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiore ad €.60,00.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verranno predisposte due graduatorie, una per la fascia A e una per la fascia B in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull’ISEE. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto
restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti. Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in €.560,00 mensili, al netto degli oneri accessori. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone di locazione. I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l’anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.
NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI
Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’art.7 dell’Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997). Il richiedente precisa:
- l’importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.
Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà con successivo atto deliberativo alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.
INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. n. 774 del 16 luglio 2007.
Settore Edilizia Residenziale Pubblica
Viale Trieste, 24 62100 Macerata
tel. 0733.256345 - 425
fax 0733.256458
e-mail ediliziaresidenzialepubblica@comune.macerata.it