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Ultimo Aggiornamento: 13/09/11

Richiesta cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

 

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

 


CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA


La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.


1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DI AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.

3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1192)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.

5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt. 5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992), l'interessato deve rendere il giuramento presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro 6 mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza, pena la non efficacia del Decreto stesso.


Dove

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile
Viale Trieste, 24 - Macerata
Telefono 0733 256214 256262-265

fax 0733 256298

e-mail: donatella.morici@comune.macerata.it

e-mail: marida.cicare@comune.macerata.it

e-mail: greta.riccobelli@comune.macerata.it

pec: comune.macerata.demografici@legalmail.it  


Quando Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
tel. 0733-256262

Pagamenti
nessuno

 

 

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