A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

  • Servizio attivo

Le regole per iscriversi all'AIRE da parte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero.


A chi è rivolto

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell’iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all’estero, affinchè non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall’appartenenza alla comunità nazionale.
L’ A.I.R.E. contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi, è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988 n. 470 ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Iscriversi all’A.I.R.E. è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’A.I.R.E. Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati e carta d’identità dal Comune di iscrizione e dal Consolato di residenza.
La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• i cittadini italiani, nati e residenti all’estero;
• le persone che acquistano la cittadinanza italiana all’estero e continuano a risiedervi.
L’iscrizione all’A.I.R.E. dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquistato all’estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del Comune competente all’iscrizione, dell’atto di nascita o dell’acquisto della cittadinanza italiana e solo dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo all’estero.
Chi non deve iscriversi all’A.I.R.E.
Non devono iscriversi all’AI.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’A.I.R.E consente:
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell’AIRE possono richiedere i certificati anagrafici in qualunque Comune italiano o all’ufficio consolare di riferimento e ogni ente agirà secondo la sua competenza in merito all’emissione degli stessi.
Carta d’identità elettronica (CIE)
La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari abilitati.
Per avere la carta di identità i cittadini italiani devono risultare regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, quindi già registrati nello schedario consolare e con i dati anagrafici già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata utilizzando l’apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri o il diverso canale messo a disposizione dell’Ufficio consolare di riferimento e consultabile sul relativo sito internet.
Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali, e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.
Carta d’identità cartacea
Nei paesi nei quali non è previsto il rilascio della CIE, è possibile richiedere il documento cartaceo.
Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.

Come fare

È necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente

Cosa serve

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:

  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell’iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall’Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell’interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell’iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall’Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell’interessato.

L’iscrizione può avvenire anche d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’ufficio Consolare sia venuto a conoscenza qualora il cittadino non abbia presentato le dichiarazioni dovute.

Come viene aggiornata l’A.I.R.E.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio Consolare:

  • l’aggiornamento della propria abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi e decessi)
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

È molto importante che il cittadino comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo al Consolato per non incorrere nella cancellazione per irreperibilità presunta.
Come avviene la cancellazione dall’A.I.R.E. per rimpatrio
In caso di rimpatrio in un Comune italiano il cittadino dovrà rendere la dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafe del comune in cui vuole risiedere.

    Cosa si ottiene

    L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

    Tempi e scadenze

    L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

    Quanto costa

    Il servizio è gratuito

    Accedi al servizio

    Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 22/10/2024

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