Contributo di costruzione

  • Servizio attivo

Il Contributo di costruzione è un onere dovuto al Comune ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001.


A chi è rivolto

Ai tecnici progettisti e/o ai soggetti titolari di procedure abilitative (Permesso di Costruire, Scia, Cila, ecc. ) relative ai seguenti interventi edilizi in relazione alla loro specifica tipologia:

  • Nuova costruzione;
  • Ristrutturazione edilizia;
  • Ogni altro intervento edilizio, ivi compreso il mutamento di destinazione d’uso senza opere, che comporta l’aumento di carico urbanistico.

Descrizione

Il Contributo di costruzione è afferente a:

  • Oneri di urbanizzazione primaria;
  • Oneri di urbanizzazione secondaria;
  • Costo di costruzione.

Normativa di riferimento per il calcolo del contributo di costruzione

Quota contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

  • D.P.R. N. 380/2001 – Art. 16 – Art. 17 – Art. 18 – Art. 19 – Art. 22 Comma 3;
  • Regolamento per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione – Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 10 Settembre 2013;
  • Tariffe tabella “C” per applicazione oneri insediamenti residenziali, direzionali – commerciali, artigianato di servizio, turistici per zone omogenee di cui al d.M. 02.04.1968 n. 1444;
  • Tariffe tabella “E” per applicazione oneri insediamenti produttivi agricoli, artigianali, industriali e di commercio all’ingrosso;
  • Tariffe tabella “F” per applicazione costo opere di urbanizzazione di area d’insediamento per i complessi turistico ricettivi.

Con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/06/2016 è stato sospeso l’adeguamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione e pertanto rimangono valide le tabelle approvate con Delibera di Consiglio comunale n. 66/2013. Al riguardo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia individuati nella Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 30/06/2021, si deve applicare la riduzione del 22% (la riduzione riguarda le sole tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non il costo di costruzione), con esclusione di quelli in sanatoria e quelli riguardanti i cambi di destinazione d’uso senza opere di ristrutturazione.

Apri le tabelle delle tariffe oneri di urbanizzazione


Quota contributo afferente al costo di costruzione

1) Residenziale

  • D.P.R. n. 380/2001 – Art. 16 – Art. 17 – Art. 18 – Art. 19 – Art. 22 Comma 3;
  • D.M. 10 maggio 1977 – Determinazione del costo di costruzione di nuovo edifici residenziali;
  • R.R. n. 9 del 28 febbraio 1979 – Determinazione della quota del contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione degli edifici residenziali.

Costo base nuova costruzione residenziale €/mq. 267,26
Determina Dirigenziale n. 270/893 del 20/06/2024 – Aggiornamento costo base nuove costruzioni residenziali

Costo base per determinazione importo lavori edifici residenziali esclusa nuova costruzione €/mq. 284,04

Delibera di C.C. n°65/2013 – Criteri per determinazione importo lavori ristrutturazione edilizia compresa la demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d’uso con opere, frazionamento unità immobiliari, ecc.)

Determinazione importo costo di costruzione – nuove costruzioni
(Scarica il file in formato .xls utilizzabile con i programmi Excel o LibreOffice)

Determinazione importo costo di costruzione – interventi su edifici esistenti
(Scarica il file in formato .xls utilizzabile con i programmi Excel o LibreOffice)


2) Commerciale – direzionale, turistico – ricettivo e artigianato di servizio

  • D.P.R. n. 380/2001 – Art. 16 – Art. 17 – Art. 18 – Art. 19 – Art. 22 Comma 3
  • Costo base per determinazione importo lavori soggetti a costo di costruzione compresa la nuova costruzione €/mq. superficie lorda 750,00.
    Delibera di consiglio comunale n. 65 del 10/09/2013 – Criteri per determinazione importo lavori
  • Il contributo afferente al costo di costruzione è pari al 6% dell’importo dei lavori di cui al punto precedente – Delibera di Consiglio Comunale n. 125 DEL 09/07/1979

Come fare

Allegare alla richiesta del titolo abilitativo o alla procedura alternativa prevista per l’esecuzione dell’intervento edilizio, la documentazione indicata nelle voci seguenti in relazione alla tipologia di opere, per consentire l’esecuzione del calcolo del contributo di costruzione da parte di questo Servizio.

Cosa serve

Nuove costruzioni edifici della categoria edilizia residenziale

  • Prospetto dimostrativo (Modello E0104) firmato dal progettista indicante calcolo analitico delle superfici utili, delle superfici non residenziali (cantine, garages, soffitte, porticati, logge, balconi, lastricati, ecc.) calcolate per ogni abitazione, numero totale degli alloggi presenti nell’intero complesso edilizio da realizzare secondo lo stato di progetto, con elaborati grafici debitamente quotati e firmati esplicativi di tali conteggi;
  • Prospetto dimostrativo firmato dal progettista indicante il calcolo analitico del volume fuori terra ed interrato, determinato in base al Regolamento sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 10/09/2013 con elaborati grafici debitamente quotati e firmati esplicativi di tali conteggi.

Interventi su edifici esistenti della categoria edilizia residenziale

  • Prospetto dimostrativo (modello E0104) firmato dal progettista indicante calcolo analitico delle superfici utili, delle superfici non residenziali (cantine, garages, soffitte, porticati, logge, balconi, lastricati, ecc.) calcolate per ogni abitazione, numero totale degli alloggi presenti nell’intero complesso edilizio da realizzare secondo lo stato di progetto, con elaborati grafici debitamente quotati e firmati esplicativi di tali conteggi;
  • Determinazione importo lavori da eseguire secondo il metodo stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/09/2013 a firma di un tecnico abilitato con allegata una descrizione dettagliata delle opere da realizzare;
  • Prospetto dimostrativo firmato dal progettista indicante il calcolo analitico del volume fuori terra ed interrato, determinato in base al Regolamento sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 10/09/2013 con elaborati grafici debitamente quotati e firmati esplicativi di tali conteggi.

Nuova costruzione e/o interventi sul patrimonio edilizio esistente della categoria edilizia direzionale, commerciale, artigianato di servizio e turistica

  • Prospetto dimostrativo firmato dal progettista indicante il calcolo analitico del volume fuori terra ed interrato, determinato in base al Regolamento sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 10/09/2013 con elaborati grafici debitamente quotati e firmati esplicativi di tali conteggi;
  • Determinazione importo lavori da eseguire secondo il metodo stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/09/2013 a firma di un tecnico abilitato con allegata una descrizione dettagliata delle opere da realizzare;

Nuova costruzione e/o interventi sul patrimonio edilizio esistente della categoria edilizia artigianale/industriale, commercio all’ingrosso e accessori agricolo

  • Calcolo della superficie utile lorda dell’immobile, in relazione alla tipologia di intervento da assoggettare alla corresponsione dei soli oneri di urbanizzazione primaria con tariffa a mq.

    Cosa si ottiene

    Il pagamento del contributo di costruzione è obbligatorio, ove previsto, per consentire il rilascio del titolo abilitativo o l’attivazione delle procedure ad esso alternative per l’esecuzione dell’intervento edilizio.

    Tempi e scadenze

    La tempistica per la determinazione del contributo di costruzione rientra all’interno di quella per il rilascio del titolo abilitativo e/o alle procedure ad esso alternative, previste per l’esecuzione dei lavori. Per la tempistica e la scadenza dei pagamenti vedere la voce "Quanto costa".

    Quanto costa

    Riduzione o esonero dal contributo di costruzione – Art. 17 del D.P.R. 380/2001

    Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.

    Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

    Il contributo di costruzione non è dovuto:

    • per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (l’art. 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 99 del 2004; si vedano ora l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l’articolo 2135 del codice civile);
    • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
    • per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
    • per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
    • per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

    Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

    Per gli interventi di ristrutturazione edilizia individuati nella Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 30/06/2021, è prevista la riduzione del 22% (la riduzione riguarda le sole tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non il costo di costruzione), con esclusione di quelli in sanatoria e quelli riguardanti i cambi di destinazione d’uso senza opere di ristrutturazione.

    Modalità per il pagamento del contributo di costruzione

    Il pagamento può essere effettuato in una unica soluzione, consegnando la ricevuta unitamente alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire o all’attivazione della procedura di P.d.C. / S.C.I.A. oppure in quattro rate semestrali del totale dovuto secondo le seguenti scadenze:

    Prima rata
    Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda o dal deposito di P.d.C. / S.C.I.A.

    Seconda rata
    Entro 6 mesi dalla data del rilascio dell’atto o al deposito di P.d.C. / S.C.I.A.

    Terza rata
    entro 12 mesi dalla data del rilascio dell’atto o al deposito di P.d.C. /  S.C.I.A.

    Quarta rata
    entro 18 mesi dalla data del rilascio dell’atto o al deposito di P.d.C. / S.C.I.A.

    I pagamenti vanno effettuati a favore della Tesoreria Comunale:

    • Presso le filiali della BPER Banca spa o tramite bonifico bancario
      IBAN: IT69A0538713401000042046735
    • Presso gli uffici postali sul C.C.P. N. 14442628 o tramite bonifico postale
      IBAN: IT 87 B 07601 13400000014442628

    indicando nel versamento la specifica causale:
    “versamento importo complessivo o n° ___ rata contributo di costruzione pratica edilizia n° ___".

    Nell’esecuzione dei bonifici a favore di questo Ente, qualora si possa godere delle agevolazioni fiscali, occorre sincerarsi che sull’importo da versare non venga applicata la ritenuta d’acconto sull’imposta del reddito dovuta dalle imprese, ma non dai Comuni per la natura giuridica del tributo e/o tassa da versare. Si avvisa che, nell’ipotesi di un ammanco sull’importo da corrispondere dovuto a tale errore, questo Ente, non avendo altra possibilità di rivalsa, eserciterà per il principio dell’autotutela un’azione di recupero nei confronti del titolare del Permesso di costruire e/o della procedura abilitativa all’esecuzione dei lavori con l’eventuale applicazione delle sanzioni previste per il ritardo sulla scadenza dei pagamenti.

    Per la rateizzazione degli importi, al fine di garantire gli adempimenti degli obblighi, dovrà essere presentata, a favore di questo Comune, una congrua garanzia finanziaria, pari al 75% del contributo totale aumentato del 40% per eventuale sanzione amministrativa prevista nella misura massima per ritardato pagamento).

    Tale garanzia, presentata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o con soggetti iscritti all’elenco cui art. 107 del T.U.B., dovrà contenere le condizioni di seguito elencate ed avere legale validità di anni due e comunque fino alla dichiarazione di svincolo rilasciata da parte del Comune.

    Condizioni da osservare nelle polizze fideiussorie

    • Esatta descrizione della causale;
    • Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale in deroga all’art.1944 del codice civile;
    • Rinuncia da parte del fideiussore ad avvalersi del termine previsto dall’art.1957 del codice civile;
    • Versamento dell’importo dovuto entro il termine massimo di 30 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Comune come dovuto da parte del soggetto obbligato, nonostante qualsiasi rilievo od eccezione da parte di quest’ultimo;
    • Validità della garanzia indipendentemente dal pagamento del premio da parte del soggetto obbligato;
    • Validità della stessa sino al rilascio dello svincolo (in forma scritta o con consegna dell’originale della fideiussione) da parte del soggetto garantito;
    • Escussione della garanzia a semplice richiesta senza necessità di preventiva diffida o messa in mora col solo rilievo dell’inadempimento;
    • Menzione espressa di tutti i soggetti per i quali è prestata la garanzia;
    • Sottoscrizione di tutti i contraenti.
    • La garanzia seguirà ad essere prestata oltre la scadenza prevista fino al rilascio dello svincolo.

    Procedure collegate all'esito

    Comunicazione PEC dell'importo da corrispondere, nel caso di domanda di Permesso di Costruire tale importo è contenuto all'interno della lettera di accoglimento.

    Accedi al servizio

    Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

    Ulteriori informazioni

    • Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istruttore direttivo tecnico Geom. Enrico Martinelli, nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9,30 alle 13,00
      T. +39 0733 256 280
      enrico.martinelli@comune.macerata.it
    • La documentazione per la determinazione del calcolo del contributo di costruzione deve essere prodotta unitamente a quella prevista per il rilascio del titolo abilitativo e/o delle procedure ad esso alternative.

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 20/11/2024

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