Riconciliazione

  • Servizio attivo

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai coniugi separati.

Descrizione

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.

La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Nel caso in cui i coniugi, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:

  • all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
  • all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
  • all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
  • al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).

Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell’Interno.

Come fare

Devi prendere un appuntamento chiamando l’Ufficio dello Stato Civile
T.
0733 256 320 | 0733 256 265 | 0733 256 426
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12:30.

Cosa serve

Per la procedura avanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, ed inviarlo con allegati copia dei documenti identificativi all’indirizzo email statocivile@comune.macerata.it
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.

  • Dichiarazione sostitutiva per la riconciliazione

Cosa si ottiene

Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto stesso.

L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di riconciliazione viene ricevuta dall'ufficiale di stato civile immediatamente con la stesura dell'atto.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

Estratti, certificati e copie integrali di atti di stato civile.La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere:
  • consegnata all'ufficio in Viale Trieste n. 24 piano terra dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30;
  • trasmessi via email all'indirizzo statocivile@comune.macerata.it o PEC all'indirizzo comune.macerata.demografici@comune.macerata.it
Ai documenti deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità dei coniugi.

Accedi al servizio

Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

Casi particolari

Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 1990 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 1990 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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