Separazione e divorzio mediante negoziazione assistita da avvocati

  • Servizio attivo

Trascrizione della negoziazione assistita da avvocati


A chi è rivolto

l servizio è rivolto a chi ha contratto matrimonio nel Comune di Macerata o ha contratto matrimonio religioso o all'estero ed è stato trascritto nel Comune di Macerata.

Descrizione

L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.

Come fare

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Cosa serve

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione:

  • al Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • al Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
  • al Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

La documentazione necessaria può essere:

  • consegnata all'ufficio in Viale Trieste n. 24 piano terra dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30
  • trasmessa via email all'indirizzo statocivile@comune.macerata.it o PEC all'indirizzo comune.macerata.demografici@comune.macerata.it

Attenzione: la documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato.
Nell'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.

    Cosa si ottiene

    L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

    Tempi e scadenze

    Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio dello Stato Civile.

    Quanto costa

    Il servizio è gratuito

    Procedure collegate all'esito

    Estratti, certificati e copie integrali di atti di stato civile

    Accedi al servizio

    Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

    Casi particolari

    Il Ministero della Giustizia già in data 22 Maggio 2018 aveva emesso la circolare recante "Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014) ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003" con la quale chiarisce a chi competa il rilascio del certificato in questione, in presenza di accordi di negoziazione assistita da avvocati o di accordi dichiarati dinanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi rispettivamente degli artt. 6 e 12 della Legge n.162/2014.

    Il Ministero precisa nella sua circolare che, dato che la norma non si esprime diversamente in merito, nel caso di accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, l'adempimento debba essere richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto: l'ufficiale dello stato civile.

    L'atto relativo all’accordo infatti non è stato formato né davanti ad un ufficio giudiziario, né di quest’ultimo è stato richiesto l’intervento. È stato invece formato totalmente dall'autorità amministrativa, che ha dunque la competenza al rilascio di tale certificato.

    Nel caso di negoziazione assistita, invece, il certificato dovrà essere emesso dalla Procura che ha autorizzato l'accordo o rilasciato il nulla osta. L'avvocato infatti non può essere considerato "autorità" ai sensi del Regolamento.

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 25/11/2024

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